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Il revisore in carica è l’interlocutore della Corte dei conti anche per gli esercizi precedenti la nomina

È sempre il revisore in carica che deve rispondere alle richieste di chiarimenti avanzate dalla Corte anche quando riferite agli esercizi precedenti la nomina: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, con la delib. n. 81/2021/SRCPIE/PRSE, depositata lo scorso 11 maggio.

Nel caso specifico, a fronte di alcune richieste avanzate dai giudici contabili, il revisore in carica si era avvalso della collaborazione di quello precedente, quale supporto.

Secondo i giudici, tale affiancamento, sicuramente utile, non può certo affievolire l’onere dell’attuale revisore di fornire alla Corte contezza delle attività di verifica svolte nel loro complesso, per tutti gli esercizi oggetto di verifica, compresi quelli del passato; inoltre, la responsabilità delle funzioni di revisione ricadono sull’attuale revisore per ogni attività che l’Ente deve porre in essere per risanare la propria gestione economico-finanziaria, ferme restando le responsabilità del revisore del passato per le attività svolte nel periodo in cui era in carica.