L’esclusione dell’operatore economico rientra tra le competenze del RUP

Il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara rientra nella competenza del RUP: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 5 maggio 2021, n. 3015, ribadendo un principio espresso in numerose pronunce dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 settembre 2018, n. 5371; sez. III,sent. 19 giugno 2017, n. 2983; sez. V, sent. 6 maggio 2015, n. 2274 e sent. 21 novembre 2014, n.5760).

Peraltro, tale principio trova conforto nel dato normativo. Ed infatti, l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), che si occupa della commissione giudicatrice, prevede che “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”. La disposizione definisce, insieme, la funzione della commissione giudicatrice e i limiti della sua competenza; essa svolge un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto divista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie. È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.

Ancora, anche l’art. 31, comma 3, del Codice riconosce la competenza generale del RUP a svolgere tutti i compiti (id est, ad adottare tutti gli atti della procedura), “che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”, ulteriormente precisando, al comma 4, lett. c) che spetta al RUP“cura(re) il corretto e razionale svolgimento delle procedure”, così chiarendo che egli continua adoperare anche dopo la nomina della commissione giudicatrice.

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