Passività potenziale: la valutazione deve essere imparziale e verificabile

La valutazione della passività potenziale deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato, nonché da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio, in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 115/2021/PRSP, depositata lo scorso 30 aprile.

Ricordiamo che il principio generale di imparzialità (il n. 13 sui diciotto totali, contenuti nell’All. n. 1 al Decreto Legislativo n. 118/2011) opera anche laddove si tratti di effettuare operazioni di stima e previsione, come nell’ipotesi di valutazione della concreta possibilità che una passività potenziale possa trasformarsi, in futuro, in una passività certa, potenzialmente in grado di intaccare gli equilibri di bilancio.

Inoltre, in ossequio al principio generale di verificabilità (il n. 12, enunciato dal Legislatore unitamente al principio di comparabilità), è necessario che ogni informazione sia verificabile attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito e, a tale scopo, le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (ad esempio, il giudizio prognostico reso da un professionista). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

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