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Il patteggiamento penale ha rilevanza probatoria nel giudizio per responsabilità erariale

Pur nell’autonomia della valutazione dei fatti da parte del giudice contabile, il patteggiamento intervenuto in sede penale (art. 444 c.p.p.) ha rilevanza probatoria anche nel procedimento per l’accertamento della responsabilità erariale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizione centrale d’appello, nella sent. n. 155/2021, depositata lo scorso 29 aprile.

Tale principio è conseguenza della circostanza che l’autorità giudiziaria competente, in sede di applicazione della pena su richiesta, non esplica una funzione meramente “notarile”, operando una verifica giuridica non apparente e formale, ma specifica, sostanziale e aderente alla fattispecie concreta; ulteriore conferma del precedente assunto è fornita dall’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., il quale dispone che, salvi i casi previsti dalla legge, la sentenza emessa in sede di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna, con tutte le conseguenze alla stessa normalmente riconnesse che non siano espressamente escluse (in questi termini Cass. penale, SS.UU., sent. n. 17781 del 23.05.2006).

Tuttavia, stante l’autonomia del procedimento per responsabilità erariale da quello per responsabilità penale, il valore probatorio del patteggiamento rimane “vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie”: conseguentemente, il convenuto dinanzi alla Corte dei conti che intenda, nel giudizio erariale, contrastare i fatti emersi nel procedimento penale conclusosi con il patteggiamento, “è tenuto a produrre prove che siano atte a superare la stessa adesione dal medesimo manifestata, ai fini dell’accettazione della misura patteggiata, in ordine alla fattispecie criminosa individuata” (cfr., tra le ultime, Corte dei conti, sez. III appello, sent. n. 239/2019).