La determinazione del fondo rischi contenzioso deve considerare tutti i procedimenti in essere

Per l’esatta quantificazione dell’accantonamento per fondo rischi contenzioso è necessario considerare tutti i contenziosi in essere: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n. 60/2021/PRSE, depositata lo scorso 14 aprile 2021, trattandosi di attività indispensabile per evitare l’emersione di passività in grado di compromettere la tenuta degli equilibri di bilancio.

Nel caso concreto, a fronte di 13 contenziosi, il Comune aveva effettuato accantonamenti solo in relazione a 4 degli stessi, in ragione del relativo rischio di soccombenza.

Ricordiamo che, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza contabile:

  • anche se l’obbligazione derivante dalla soccombenza in giudizio è “dal punto di vista della contabilità finanziaria […] una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, cionondimeno i principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, che si proceda ad accantonamento a fondo rischi” (in tal senso Corte dei conti, sez. reg. controllo Campania, n. 240/2017/PRSP);
  • la mappatura del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell’ente, deve essere effettuata con “particolare attenzione”, risultando “essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione” (Corte dei conti, Sez. autonomie, n. 14/2017/INPR).
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