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Allarme Equilibri per gli Enti Locali: Incostituzionale l’art. 39 ter del DL n. 162/2019

Il maggiore disavanzo prodotto dallo scorporo del FAL dal FCDE deve essere ripianato in tre anni, ai sensi dell’art. 188 del Tuel, con notevoli problemi di equilibrio per i redigendi bilanci degli enti locali.

 

Con la sent. n. 80/2021, depositata il 29 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dei commi 2 e 3 dell’art. 39 ter del DL n. 162/2019 in materia di ripiano del FAL.
Per meglio comprendere la portata della pronuncia è necessaria una breve premessa.

Con la sent. n. 4/2020 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del DL n. 78/2015, che consentiva di utilizzare le anticipazioni di liquidità ai fini dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione.

Di conseguenza, il Legislatore era intervenuto con l’art. 39-ter del DL n. 162/2019, con un’articolata disciplina:

  • il comma 1 prevede che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonano il FAL nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
  • il comma 2 dispone che l’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al FAL effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio;
  • il comma 3 precisa che il FAL costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio; b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

L’esposto quadro normativo riceve adesso un’ennesima bocciatura da parte della Corte Costituzionale con la citata sent. n. 80: secondo i giudici, infatti, la disciplina di utilizzo e gestione del FAL introdotta dall’art. 39 ter in discorso permette una “anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità”, “autorizzando un illegittimo incremento della capacità di spesa dell’ente locale”, precludendo “un corretto ripiano del disavanzo” e finendo “per ledere l’equilibrio del bilancio e il principio della sana gestione finanziaria”.

Diversamente, per la Corte deve valere la regola fisiologica del rientro dal disavanzo prevista dall’art. 188 del TUEL, ossia il ripiano massimo triennale e, comunque, non superiore allo scadere del mandato elettorale, posto che ogni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio; tale modalità di ripiano nei limiti del mandato elettorale, perciò, è quella che meglio consente di attribuire “a ciascuno il suo” in termini di responsabilità di gestione.