Errato l’inserimento tra i vincoli del fondo indennità di fine mandato

È errato l’inserimento del fondo indennità di fine mandato del Sindaco all’interno della voce “vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili”, anziché nella parte accantonata: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 70/2021/PRSE, depositata lo scorso 26 aprile.

I giudici hanno richiamato l’Ente al rispetto di quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 188/2011), punto 5.2, lett. i), il quale dispone che “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato […]”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

È stata, altresì, ribadita l’importanza della “trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge” (Corte cost., sent. n. 274/2017), in conformità alla distinzione “in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati” a norma dell’art. 187 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), al fine di permettere il controllo sul rispetto dei principi dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio.

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