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ANAC: suggerimenti anti-COVID-19 per facilitare la partecipazione delle piccole imprese

Con un comunicato dello scorso 13 aprile (depositato il 16 aprile), il Presidente dell’ANAC ha indicato alle stazioni appaltanti alcuni suggerimenti per facilitare la partecipazione delle piccole imprese alle procedure di gara durante l’attuale emergenza sanitaria (link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2021/Comunicato%20del%20Presidente_13_4_21.pdf).

È stato, anzitutto, evidenziato come l’impatto del COVID-19 abbia inciso negativamente sui requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento in quanto, per alcuni settori produttivi, si è verificato, a fronte della mancata erogazione dei servizi, un calo significativo di fatturato; quest’ultimo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle future gare, visto che il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Proprio al fine di contenere il più possibile  gli effetti negativi di tale impatto, viene suggerito alle stazioni appaltanti, per i servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021.

Nel caso in cui, comunque, le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione di un fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.

Infine, atteso che la mancata erogazione dei servizi può avere impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, è stato ricordato che l’Allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50 del 2016) specifica che “per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”: in sintesi, allargando l’arco temporale di riferimento, si diluisce l’impatto negativo dell’emergenza COVID-19.