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Necessaria la massima attenzione nella gestione dei residui attivi risalenti

L’elevata incidenza dei residui attivi risalente nel risultato di amministrazione potrebbe essere fonte di potenziale squilibrio, con conseguente necessità di una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza: è quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 57/2021/PRSE dell’8 aprile 2021.

Secondo i giudici, infatti, il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile secondo quanto previsto dall’ art. 187 del TUEL (Decreto Legislativo n. 276/2000); pertanto, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

La permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi deve trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un’aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica (Corte Cost, sent. n.138/2013).