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Le condizioni per la legittimità della verbalizzazione unica e postuma delle operazioni di gara

È legittima la verbalizzazione delle sedute di gara non effettuata per ogni singola riunione ma in forma postuma e cumulativa di tutte le sedute precedenti purché non presenti i caratteri della tardività e dell’imprecisione: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 8 aprile 2021, n. 2822.

Per giurisprudenza costante (ex plurimis  Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 5253/2014) e in mancanza di norme contrarie, anche della lex specialis, che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola riunione, la commissione di gara può far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione.

La verbalizzazione successiva è ammessa purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell’iter valutativo posto in essere dalla commissione di gara.