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Decade il consigliere assente ingiustificato

Legittima la decadenza disposta nei confronti del consigliere comunale che non partecipa alle sedute e non giustifica le relative assenze: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 10 marzo 2021, n. 1607.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che le assenze le quali possono comportare la decadenza dalla carica sono quelle che mostrano, con convincenti deduzioni, un atteggiamento di disinteresse, per motivi non giustificati o comunque inadeguati, rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 6 febbraio 2003, n. 387), compromettendo così il proprio ruolo rappresentativo ed il rapporto con gli elettori: nel caso specifico i giudici hanno ritenuto provato tale disinteresse visto che il consigliere era risultato assente per 88 volte su 157 sedute e per 3 volte consecutive senza giustificazione.

Peraltro, rientra nella discrezionalità del Consiglio comunale la valutazione delle giustificazioni rese dal consigliere nei cui confronti sia stato avviato il procedimento di decadenza e delle circostanze che, nel loro complesso, ne costituiscono il presupposto (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 16 novembre 2011, n.1832; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 28 aprile2011, n. 638).