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Niente accesso nel caso di istanza generica ed esplorativa

È legittimo il diniego dell’accesso dinanzi ad una richiesta avente natura esplorativa ed eccessivamente generica: è quanto ha precisato il TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. del 26 febbraio 2021, n. 75.

Nel caso specifico era stata sottoposta al Comune un’istanza di accesso a tutti gli atti e documenti relativi ad una area destinata a parcheggio pubblico sita in una piazza centrale, al relativo piano regolatore e alle attestazioni di conformità del parcheggio al piano regolatore evidentemente eccessivamente generica: secondo i giudici, si tratta di un’istanza contenente una serie imprecisata e indefinita di atti e documenti che avrebbe comportato un enorme aggravio dell’attività istituzionale ed un appesantimento dell’azione amministrativa del Comune che, conseguentemente, non poteva trovare accoglimento.

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza è costante nell’affermare che “In materia di accesso, è principio fondamentale quello per cui l’accesso non può ridondare in attività eccessivamente estesa di dati ed elementi e di una pluralità indifferenziata di atti della cui ricerca deve farsi carico l’Amministrazione, nei confronti della quale sussiste la legittima pretesa della stessa a non subire intralci alla propria attività istituzionale e appesantimento dell’azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione stessa di cui all’ art. 97 Cost.; in altre parole, la disciplina dell’accesso tutela l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’Amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati. In tal senso, l’accesso esplorativo è estraneo al perimetro di accesso delineato dagli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990 e succ. mod.” (TAR Lazio, Roma,sez. I, sent.13 luglio 2018, n. 7840).