Legittimo l’annullamento della convocazione consiliare per sanificazione dei locali

Il Vicesindaco che, stante l’assenza del Sindaco, adotta un’ordinanza contingibile ed urgente per la sanificazione dei locali del Comune a seguito dell’accertamento di un caso di positività da COVID-19, annullando contestualmente la prevista convocazione del Consiglio Comunale senza prevederne il differimento, non lede le prerogative consiliari, trattandosi di un provvedimento, fondato su ragioni di salute pubblica: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 25 febbraio 2021, n. 1268.

Ed infatti, il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento con una supplenza generale che si estende a tutti gli atti propri di quest’ultimo, senza bisogno di delega specifica o di motivazione in ordine alle ragioni dell’impedimento.

Peraltro, l’art. 54, comma 8, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) consente espressamente a colui che sostituisce il Sindaco di esercitare anche le funzioni di cui al medesimo art. 54, ivi inclusa, quindi, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in attuazione del principio di necessità e di continuità delle funzioni amministrative.

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