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I servizi svolti valutabili per l’appalto possono comprendere anche quelli in corso non ancora conclusi

Se la stazione appaltante non dispone diversamente nel bando di gara, il requisito relativo ai servizi svolti precedentemente deve essere interpretato nel senso di includere, accanto a quelli già conclusi, anche quelli in corso di svolgimento: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 17 febbraio 2021, n. 234.

Secondo i giudici, infatti, ai fini del criterio di aggiudicazione non sarebbe ragionevole valorizzare i rapporti contrattuali storici, risalenti nel tempo, rispetto a quelli più recenti, in quanto tali maggiormente significativi delle capacità organizzative attuali.

Inoltre, nel silenzio della lex specialis, ritenere che la locuzione “servizi svolti” faccia riferimento ai soli servizi espletati ed ultimati nel quinquennio, premiando in modo molto significativo solo le aziende già presenti da molto tempo sul mercato a discapito di quelle di più recente costituzione, si porrebbe in contraddizione non solo con l’esigenza – espressa dall’articolo 95, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) – che i criteri di aggiudicazione assicurino “una concorrenza effettiva”, ma anche con i “principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento” che, secondo quanto stabilito dal comma 2 della medesima disposizione, devono essere rispettati in sede di aggiudicazione.

Tali principi costituiscono, dunque, un riferimento imprescindibile nell’interpretazione dei criteri di aggiudicazione.