L’assoluzione nel giudizio penale non estingue il procedimento di responsabilità erariale

La circostanza dell’avvenuta assoluzione nel giudizio penale non determina l’estinzione del procedimento dinanzi alla Corte dei conti per responsabilità erariale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisdizione di appello per la Regione Siciliana, nella sent. n. 34/A/2021, depositata lo scorso 23 febbraio.

Tale affermazione è conseguenza dell’assoluta autonomia dei giudizi, in considerazione delle diverse finalità degli stessi (sanzionatoria per il giudizio penale, risarcitoria per quello contabile) e, quindi, per le diverse valutazioni che i due giudici possono fare dei medesimi fatti storici, nonché per i diversi presupposti, oggettivi e soggettivi, che stanno alla base dei due giudizi, per cui la medesima fattispecie può essere rilevante per affermare la responsabilità amministrativo – contabile ed irrilevante sotto il profilo penale, o viceversa.

La giurisprudenza contabile ha affermato in passato che “Invero, nel giudizio di responsabilità di competenza della Corte dei conti – caratterizzato da piena autonomia rispetto al giudizio penale promosso per gli stessi fatti – il risarcimento del danno erariale è configurato come conseguenza del comportamento illecito, posto in essere nell’adempimento di una prestazione in cui si estrinseca il contenuto del rapporto di servizio, indipendentemente dal fatto che le violazioni degli obblighi di servizio, che caratterizzano tale rapporto, integrino, ricorrendone i presupposti, anche gli estremi di un reato previsto e punito dalla legge penale” (Corte dei conti, sez. II appello, sent. n. 633/2018).

Sul punto, è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “è principio affermato in modo costante dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale” (Cassazione, SS.UU., sent. n.8927/2014).

 

 

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