1

Il requisito della competenza nello “specifico settore” dei commissari di gara

Come è noto, l’art. 77 comma 1 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che la commissione di gara debba essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. La giurisprudenza ha sempre interpretato detto requisito nel senso che la competenza e l’esperienza richieste ai commissari debbano essere riferite ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 luglio 2019, n. 5058; sent. 1° ottobre 2018, n. 5603; TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 12 aprile 2019, n. 553).

È, quindi, principio consolidato che “il requisito in questione deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criterî di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lexspecialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere” (TAR Veneto, sez. III, sent. 29 novembre 2019, n. 1186).

Pertanto, il livello di competenza tecnica richiesto ai membri della commissione giudicatrice non deve essere necessariamente desunto da uno specifico titolo di studio, potendo risultare anche da altri elementi, quali incarichi svolti e attività espletate (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 20 novembre 2019, n. 889; TAR Veneto, sez. I, sent. 26 gennaio 2018, n. 92; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 5 gennaio 2017, n. 16).

Applicando tali principi, il TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 1° febbraio 2021, n. 290, ha ritenuto sussistente la competenza nel “settore specifico” della commissione, dinanzi ad una gara per l’affidamento di lavori di completamento e rifunzionalizzazione di reti fognarie, composta da un architetto e due geometri, soggetti incardinati presso uffici tecnici comunali che, a prescindere del titolo di studi conseguito, avevano maturato una vasta esperienza nello specifico campo delle opere pubbliche (TAR Campania, Napoli, sez. I, 8 gennaio 2021, n. 150).