Il contenuto del bando di gara prevale sul capitolato

Come è noto, nell’ambito delle fonti che concorrono alla disciplina della gara, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura:

  • il primo fissando le regole della gara,
  • il secondo disciplinando il procedimento di gara
  • il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale.

Essi costituiscono tutti insieme la lexspecialis della gara ed acquistano, così, carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante.

Nondimeno, tra i citati atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara (o della lettera d’invito) rispetto agli altri: è quanto ribadito dal TAR Emilia Romagna, Bologna, sez, I, nella sent. 8 febbraio 2021, n. 88.

In particolare, le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare ma non modificare le norme contenute nel bando di gara o nella lettera di invito (ex multis:TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 1° giugno 2019, n.280; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 18 ottobre 2019, n.12051; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 giugno 2016, n. 2497).

 

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