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Pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche: adottato il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Il 4 febbraio scorso è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo provvedimento del Direttore, contenente le “Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate delle fatture inviate tramite il sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo” (consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158187/Risposta+all%27interpello+2810+2020.pdf/5fdbfd4d-34d2-fec1-aab8-74d52c9b74f0).

In sintesi, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile:

  • regolarizzare il mancato pagamento dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche;
  • comunicare l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate, per ogni trimestre dell’anno, fornisce al titolare di partite IVA tenuto all’emissione della fattura elettronica due distinti elenchi:

  • uno con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • l’altro con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.

Il secondo elenco, a scadenze prestabilite, è messo a disposizione del contribuente, anche tramite un suo intermediario delegato, che potrà confermare i dati proposti o modificarli se ritiene che il bollo non sia comunque dovuto.

Il contribuente verificherà la propria situazione e potrà:

  • accettare i dati proposti e procedere con il pagamento di quanto dovuto;
  • in alternativa, selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo; sarà anche possibile indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

I due elenchi sono resi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento (anziché entro il 31 luglio); se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

Sulla base dei dati delle fatture indicate negli elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti, la nuova procedura calcola e mette a disposizione l’importo relativo all’imposta di bollo complessivamente dovuto per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (o entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare).

Il dovuto potrà essere versato:

  • tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • in modalità telematica con il modello F24.

Se il versamento è eseguito oltre la scadenza prevista, il sistema calcolerà automaticamente anche l’importo delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento.

Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l’intermediario delegato.

Infine, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte del cedente o prestatore, il contribuente riceverà una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-Pec (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese) e potrà fornire entro 30 giorni, anche tramite un intermediario, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.