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Illegittimo un termine eccessivamente breve per il soccorso istruttorio

La concessione di un termine, mediante soccorso istruttorio, eccessivamente breve per rimediare alle irregolarità nella presentazione di alcuni documenti è illegittima: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. del 27 gennaio 2021, n. 804.

I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede, nel caso del soccorso istruttorio, che il concorrente abbia a disposizione l’assegnazione di un termine massimo di dieci giorni: conseguentemente, la previsione di un termine di soli due giorni stabilito, come nel caso concreto, dal disciplinare di gara, secondo i giudici appare eccessivamente ristretto oltre che illogico.

È noto che il soccorso è finalizzato a rimediare a incompletezze o errori: perciò, vista la previsione legislativa, è chiaro che il termine di dieci giorni non possa essere superato e, al contempo, è altresì evidente che non lo si possa ridurre ad una parentesi temporale pressoché simbolica, in cui anche un difetto di trasmissione incolpevole può causare conseguenze irreparabili.