FAQ Fondone COVID-19: entrate da rilascio dei permessi di costruire

Lo scorso 21 gennaio sono state pubblicate, sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, le FAQ sul c.d. “Fondone COVID-19” (artt. 106 del DL n. 34/2020 e 39 del DL n. 104/2020).

In particolare, in questa occasione ci occuperemo delle tre FAQ relative alle entrate derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e alla loro rilevanza ai fini del calcolo del fondone.

La prima riguarda il ristoro della perdita di tali entrate. Gli esperti della Ragioneria hanno evidenziato che il fondone persegue la finalità di mettere in sicurezza, in ragione della crisi finanziaria provocata dall’emergenza COVID-19, gli equilibri di parte corrente degli enti locali. Pertanto, l’eventuale perdita di entrata registrata nell’esercizio 2020 per la voce “Permessi di costruire”, voce che non costituisce un’entrata corrente, sarà ristorata, a valere sulle risorse del richiamato Fondo, nel limite massimo della quota destinata nel 2019 agli equilibri di parte corrente.

Infatti, nel “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19” – riga (A) della Sezione 1 del Modello COVID-19 – confluirà il dato di cui alla colonna “Variazioni entrate (h)” della sola voce “Quota destinata agli equilibri di parte corrente” e non anche della voce “Permessi di costruire”. Gli accertamenti registrati nell’esercizio 2020 alla voce “Permessi di costruire” rilevano, ai fini della certificazione, soltanto in funzione della formula inserita nel Modello in parola in corrispondenza della colonna (h) della voce “Quota destinata agli equilibri di parte corrente”.

La seconda FAQ riguarda il caso in cui il rilascio del permesso di costruire sia accompagnato dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, per cui la perdita dell’entrata è “oscurata” da tale circostanza. Su tale aspetto, è stato ricordato che il tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 1 del Modello COVID-19 due nuove colonne, attraverso la cui compilazione l’Ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che hanno interessato il bilancio dell’ente nel 2020 e/o nel 2019, oppure che derivi dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio. “Neutralizzando” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al Covid-19, si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo siano soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emergenza da Covid-19.

Nel caso specifico, gli importi delle opere a scomputo registrati nell’esercizio 2020 potranno essere iscritti nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020 di cui alla colonna (a) della voce “Permessi di costruire”. Si precisa, tuttavia, che per i permessi di costruire a confluire nella voce (A) del Modello e, conseguentemente, nel saldo complessivo della certificazione, sarà esclusivamente una quota parte che nel 2019 l’Ente ha destinato agli equilibri di parte corrente. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.

La terza e, al momento, ultima FAQ sull’argomento in discorso riguarda il caso in cui il Comune, nell’esercizio 2019, non aveva destinato agli equilibri di parte corrente alcuna quota delle entrate da permessi di costruire. In tal caso, secondo gli esperi della Ragioneria Generale, il Modello COVID-19 non riconoscerà alcuna variazione di entrata.

Il dato che risulterà, come variazione riconosciuta di entrata, nella colonna (h) della Sezione 1 del Modello COVID-19 in corrispondenza della voce “Quota destinata agli equilibri di parte corrente”, deriva dalla formula di seguito riportata:

  • se 66% Accertamenti 2020 ≥ Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: zero;
  • se 66% Accertamenti 2020 < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: 66% Accertamenti 2020 meno Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019.

Sulla base di questa formula, se l’Ente nell’esercizio 2019 non ha destinato agli equilibri di parte corrente alcuna quota delle entrate derivanti dai permessi di costruire, la colonna (h) restituirà “zero”.

La formula impostata all’interno del Modello risponde alla scelta effettuata dal Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 34 del 2020, di garantire – attraverso le assegnazioni del fondo – all’ente che nell’esercizio 2019 ha destinato agli equilibri di parte corrente una quota delle entrate da permessi di costruire la possibilità di destinare a tale finalità una quota di queste entrate anche nell’esercizio 2020, se in tale esercizio si è rilevata una perdita da entrate da permessi da costruire.

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