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L’importanza degli equilibri di bilancio

Ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.) che, nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, devono trovare copertura nelle entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari.

Ogni spesa deve essere, coerentemente, impegnata e realizzata senza compromettere il generale principio di equilibrio del bilancio di esercizio; come ha chiaramente espresso la Corte costituzionale “è bene ricordare che la copertura economica delle spese ed equilibrio di bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse” (sentenza n. 184 del 2016).

In relazione a questa esigenza, l’art. 162 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che individua i “Principi del bilancio”, stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6, debba essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, in via ordinaria, al di fuori delle entrate correnti, salvo le eccezioni previste per legge e, dal 2015, quelle indicate nel “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (allegato n. 4/2, d.lgs. n. 118 del 2011).

In particolare, l’art. 162, comma 6, recita: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità”.

Nel vastissimo ed articolato ordito normativo contenuto nel d.lgs. n. 118 del 2011, il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” (allegato n. 4/1) dedica il paragrafo 9.10 agli equilibri di bilancio imposti dall’art. 162 del TUEL e, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 2/2021/PRSE, depositata lo scorso 13 gennaio 2021, chiarisce che il bilancio di previsione (oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese – comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato – oltre a garantire un fondo di cassa finale non negativo) deve prevedere l’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (con l’esclusione dei rimborsi anticipati) e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell’entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente.

All’equilibrio di parte corrente concorrono, inoltre, le voci che, per speciale disposizione di legge o dei principi contabili, in tutto o in parte, sono destinate ad investimenti o a spese correnti, pur se derivanti da iscrizioni in bilancio non coerenti con la concreta destinazione della spesa, definendo così il concetto di “gestione di parte corrente allargata”.

Il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, richiamato al paragrafo 9.10, precisa, altresì, che il bilancio di previsione deve prevedere l’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in conto capitale e da quelle risorse di parte corrente che la legge o i principi contabili destinano agli investimenti.