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Le giustificazioni per l’offerta anomala non possono essere generiche né laconiche

Nel giudizio sull’eventuale anomalia dell’offerta le giustificazioni prodotte dall’operatore economico non possono essere generiche e laconiche: è quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 14 gennaio 2021, n. 114.

La valutazione di anomalia dell’offerta, infatti, pur costituendo manifestazione di discrezionalità della stazione appaltante, non può basarsi su elementi estremamente generici e laconici, non contenenti alcun preciso dato numerico o alcun riferimento a circostanze puntuali o, ancora, su una serie di considerazioni tutto sommato vaghe.

Conseguentemente, è illegittimo il comportamento del RUP che, nonostante la genericità delle giustificazioni, le reputa comunque idonee e sufficienti, in violazione dei principi che impongono un’istruttoria adeguata ed una motivazione congrua.