Fondone: nuova scadenza per la trasmissione della certificazione per il 2020 e sanzioni per il ritardo

L’art. 1, comma 830, della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) interviene a modificare la scadenza della trasmissione della certificazione per il 2020 relativa al c.d. “fondone”, previsto dall’art. 106 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e rifinanziato dall’art. 39 del Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n. 104), per il ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19: il nuovo termine è il 31 maggio 2021, in luogo della data originaria del 30 aprile 2021.

Il comma 830 prevede anche le sanzioni per gli enti ritardatari nella trasmissione della certificazione in discorso:

  • se la trasmissione avverrà entro il 30 giugno 2021, gli enti locali saranno assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022;
  • nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022;
  • la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

Il comma 831 proroga al 30 giugno 2022, rispetto all’originaria scadenza del 30 giugno 2021, il termine per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e per l’eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita   rimodulazione dell’importo già oggetto di anticipo nel corso del 2020.

 

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