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La relazione del revisore sul rendiconto non può essere resa disponibile ai consiglieri solo il giorno prima della votazione

Deve ritenersi leso il diritto del consigliere a poter deliberare consapevolmente nel caso in cui la relazione del revisore al rendiconto viene resa disponibile solo il giorno prima della seduta del Consiglio Comunale: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 17 dicembre 2020, n. 2072.

Non aver potuto conoscere con congruo anticipo, in violazione dell’art. 227, comma 2 (che prevede un termine minimo di 20 giorni) del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), il contenuto della relazione dell’organo di revisione, di cui si deve tenere motivatamente conto nella delibera di approvazione del rendiconto di gestione, determina la violazione dello ius in officium, in quanto si deduce appunto l’impossibilità di esercitare pienamente il mandato di consigliere comunale.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, ed essa è pertanto limitata alle sole ipotesi in cui si lamenti la lesione della propria sfera giuridica, come, per esempio, nel caso di scioglimento dell’organo o di nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all’organo di cui il singolo consigliere fa parte, oppure nei casi in cui i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: 1) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; 2) violazione dell’ordine del giorno; 3) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; 4) più in generale, preclusione, in tutto o in parte, dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 gennaio 2001, n. 358; sent. 19 febbraio 2007, n. 826; sent. 21 marzo 2012, n. 1610; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent 6 dicembre 2017, n. 1900).