Le indicazioni della Corte dei conti sul calcolo del termine per la sottoscrizione di fine mandato

L’art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province ed i Comuni presentino una relazione di fine mandato.

Detto documento, redatto dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

In riferimento all’individuazione del termine di sottoscrizione della relazione, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sardegna, nella recente delib. n. 137/2020/VSG dell’11 dicembre 2020 ha ricordato, sulla base di pregressa giurisprudenza contabile (sez. delle Autonomie, delib. n. 15/SEZAUT/2016/QMIG; sez. reg. per l’Umbria, delib. n. 107/2018; sez. reg. per la Basilicata, delib. n. 46/2020; sez. reg. per la Calabria, delib. n. 82/2015; sez. reg. per la Lombardia, delib. n. 200/2019), che il predetto termine è calcolato a ritroso rispetto alla data delle consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi. Pertanto, il calcolo del termine di sottoscrizione della Relazione di fine mandato debba essere effettuato con riguardo alla data in cui le elezioni sono indette, non potendo su tale conteggio influire in alcun modo vicende successive, quali gli esiti delle elezioni stesse, con particolare riferimento all’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco.

Secondo i giudici sardi, tale soluzione è coerente:

  • con l’art. 38, comma 5, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”;
  • la stessa ratio della relazione di fine mandato, ossia rendere edotti i cittadini sulle condizioni economico-patrimoniali dell’ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole la preferenza elettorale, anche al fine di esercitare una sorta di controllo diffuso diretto a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici con riferimento ai canoni di buon andamento e imparzialità.

Giova, inoltre, sottolineare che le scadenze temporali individuate dal legislatore non appaiono casuali ma hanno una ragione giuridica ben precisa ossia la realizzazione del principio di trasparenza: infatti, una relazione di fine mandato non redatta, o redatta in ritardo, non pubblicata o pubblicata molto oltre i termini stabiliti dalla norma costituisce un vulnus al diritto del cittadino di valutare per tempo l’operato dell’amministrazione uscente e maturare in tempo utile scelte consapevoli in riferimento ai futuri organi di governo locale.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!