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Risorse statali trasferite per emergenza Covid-19: la variazione di bilancio è possibile fino al 31 dicembre

L’art. 2 comma 3 del DL n. 154/2020 (c.d. Decreto Ristori ter) dispone che “Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”. Si tratta di una deroga alla regola generale secondo cui le variazioni possono essere effettuate, di norma, entro il 30 novembre.

Secondo il Dossier pubblicato sul sito istituzionale del Senato (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1185057/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione12), la disposizione del riportato comma 3, “non essendo circoscritta alle risorse trasferite ai sensi del comma 1, bensì alle “risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019”, parrebbe rivestire una portata generale tale da ricomprendere ogni ulteriore trasferimento statale ancorato all’emergenza in corso”. Di conseguenza, sembra corretto ritenere che il termine del 31 dicembre sia applicabile anche a tutti i trasferimenti collegati all’emergenza epidemiologica in atto: ad esempio, il rinnovato fondo per la solidarietà alimentare, il c.d. fondone-bis, i ristori per i minori introiti da TOSAP/COSAP e imposta di soggiorno, ecc.

Tenuto conto, inoltre, della competenza della Giunta:

  • il revisore non è chiamato a rendere il parere su dette variazioni, rimanendo impregiudicata la sua funzione in materia di controlli successivi ex art. 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) in sede di esame del rendiconto, in merito all’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio;
  • il Consiglio non è chiamato ad alcuna ratifica.

Infine, l’abrogazione del comma 9 bis dell’art. 175 del TUEL, ad opera dell’art. 52 del DL n. 104/2020, comporta che le variazioni in discorso non devono essere inviate al tesoriere.