Niente esclusione per la mancata sottoscrizione di ogni foglio del documento caricato nella procedura telematica

La sola sottoscrizione del foglio finale del documento caricato nella piattaforma, nonostante l’espressa previsione nel bando dell’obbligo di firma di ciascuna pagina, non può comportare l’esclusione dalla gara: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 23 novembre 2020, n. 1888, secondo cui, al più, tale circostanza potrebbe configurare una irregolarità non viziante.

Al riguardo, è stato rilevato in giurisprudenza (TAR Toscana, sez. I, sent. 6 marzo 2017, n. 326) che la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 novembre 2016, n. 4881).

Secondo i giudici calabresi, la sottoscrizione nell’ultima pagina è sufficiente per garantire la paternità dell’insieme delle dichiarazioni ivi contenute, senza che sia necessaria alcuna ulteriore sottoscrizione; in tal senso anche il parere dell’AVCP n. 154/2013, secondo cui “la dichiarazione può essere resa utilizzando una pluralità di fogli separati tra loro apponendo un’unica sottoscrizione nell’ultima pagina, dal momento che non si rinviene, nella normativa vigente un obbligo di sottoscrizione su ogni pagina (art. 38 del d.P.R. n. 445/2000)”.

Del resto, tale conclusione è valida a maggior ragione nel caso di procedura telematica, in cui la partecipazione avviene con il caricamento di un documento un unico file sulla piattaforma della centrale unica di committenza, che impone la registrazione e l’identificazione del depositante, impedisce modifiche dei documenti depositati non registrate e rende, quindi, incontestabile la riferibilità della documentazione al mittente.

 

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