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Il sottoscrittore di una transazione con il Comune ha diritto di accesso ai relativi mandati di pagamento

I mandati di pagamento conseguenti alla sottoscrizione di transazione tra il Comune ed un operatore economico sono oggetto di accesso da parte di quest’ultimo: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 16 novembre 2020 n. 5267, ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’ente ai documenti richiesti da utilizzare nel contenzioso in essere fra le parti.

Ed infatti, l’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/90 prescrive che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono essere garantite.

Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l’interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.

Un tale impianto normativo, in cui la tutela del diritto di difesa costituisce baluardo insuperabile, tale da giustificare l’esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui – ordinariamente – la legge lo esclude, è del resto conforme ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l’equo contemperamento tra:

  • le esigenze di conoscenza e di trasparenza (artt. 15 TFUE e 42 Carta UE);
  • le esigenze di segretezza a protezione dell’esercizio di determinate attività volta a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico ovvero la protezione dei dati personali;
  • il diritto di difesa.

Conseguentemente, nel caso specifico i giudici hanno ritenuto indubbia l’esistenza in capo all’istante  – controparte contrattuale della Amministrazione e titolare di specifiche pretese creditorie nascenti dalla stipulazione dell’accordo transattivo – di un “interesse diretto, concreto e attualeex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90 alla conoscenza degli atti, di tutti gli atti, esecutivi di quel rapporto e, segnatamente, dei mandati di pagamento all’uopo disposti dal Comune.