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Il ritardo nella consegna della relazione del revisore al rendiconto lede il diritto dei consiglieri

 

Il ritardo nella messa a disposizione della relazione del revisore al rendiconto determina una lesione delle prerogative dei consiglieri, impedendo una deliberazione consapevole: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 9 novembre 2020, n. 11588, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, sent. 21 giugno 2018, n. 3813).

Secondo i giudici romani, infatti, il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione non configura una violazione meramente procedimentale ovvero una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall’art. 227, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), la documentazione relativa al rendiconto (e, quindi, anche la relazione del revisore) deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 20 giorni prima della data prevista per la deliberazione.