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Nuove modalità di riscossione dei tributi locali: i recenti chiarimenti del MEF (quarta parte)

Concludiamo l’analisi della Circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, occupandoci delle problematiche che riguardano la fase di trasmissione della fattura da parte del soggetto affidatario e la responsabilità del tesoriere in ordine al pagamento della fattura in discorso.
In primo luogo, fermo restando la trasmissione della fattura al comune secondo le modalità previste per la fatturazione elettronica, in attuazione dell’art. 1, comma 790 della legge n. 160 del 2019, l’affidatario deve trasmettere la fattura anche al tesoriere (non tramite il Sistema di Interscambio SDI ma, ad esempio, tramite PEC).
Occorre evidenziare che il canale di trasmissione tra tesoriere e soggetto affidatario deve essere un canale di comunicazione “certo”, indicato dalla banca, che garantisca la ricezione e la relativa data.
In secondo luogo, la norma dispone la trasmissione, da parte del soggetto affidatario, della rendicontazione e della fattura delle proprie competenze e spese sia all’ente affidante che al suo tesoriere: di conseguenza, l’onere di controllare la legittimità delle somme richieste a titolo di compenso e di ristoro delle spese sostenute è in capo all’ente locale. Pertanto, in mancanza di un motivato diniego, il tesoriere è legittimato a procedere all’accredito delle somme spettanti al soggetto affidatario.
In terzo luogo, per quanto concerne le responsabilità del tesoriere in relazione al rispetto dei termini per l’accredito dei compensi spettanti al soggetto affidatario, la circolare, proprio in virtù delle scadenze previste dallo stesso comma 790 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, non può escludersi la responsabilità del tesoriere per il ritardo nell’adempimento.
Infine, ma certamente non meno importante, è stato affrontato il problema del possibile doppio pagamento, visto che la fattura viene trasmessa sia all’Ente sia al tesoriere. Ebbene, secondo la circolare, la possibile criticità può essere risolta, sul piano fattuale, organizzando una comunicazione efficiente fra l’Ente locale e il suo tesoriere.
In ogni caso, sotto il profilo giuridico, come per tutti i pagamenti dell’Ente, solo il tesoriere è legittimato al pagamento della fattura; è possibile che, a seguito della fattura, l’ente emetta un mandato di pagamento (e non un mandato a regolarizzazione), ma la responsabilità è dell’Ente e non del tesoriere.