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Nuove modalità di riscossione dei tributi locali: i recenti chiarimenti del MEF (seconda parte)

Proseguiamo nell’analisi della Circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, occupandoci delle incertezze collegate alla piattaforma PagoPA.

Come è noto, l’art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 esclude l’incasso diretto delle somme versate dai contribuenti da parte di soggetti diversi dall’ente impositore; tuttavia, sul bollettino di pagamento figura, quale ente creditore, il soggetto affidatario.

Il MEF ha chiarito che, in ogni caso, il soggetto affidatario:

  • non è individuato dalla legge come quello deputato a ricevere il versamento, che fa esclusivo riferimento all’ente locale; tale principio, ovviamente, è operante anche in caso di pagamenti che sono effettuati tramite il nodo PagoPA;
  • non possono essere mai considerati enti creditori.

Altro profilo critico riguarda il periodo del comma 790 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, laddove si prevede che “Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti”. Tale disposizione attribuisce al tesoriere l’onere di movimentare il conto dedicato, accreditando le somme presenti giornalmente sul conto di tesoreria dell’ente.

La circolare ha chiarito che il tesoriere provvede giornalmente al riversamento a favore del conto di tesoreria principale.

Ancora, con riferimento ai conti correnti postali, è stato avanzato il dubbio riguardo a un possibile contrasto con le previsioni vigenti, poiché il trasferimento delle somme deve essere disposto dall’ente locale (con cadenza almeno quindicinale) e il tesoriere non ha alcuna legittimazione a vedere, gestire ed operare in autonomia sul conto corrente postale.

Su tale aspetto, la circolare ricorda che:

  • ex art. 209, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), al tesoriere è attribuita solamente la traenza del conto e non la potestà di disporre in autonomia i trasferimenti;
  • gli importi incassati mediante il conto corrente postale devono affluire nel conto dedicato gestito dal tesoriere;
  • al fine di assolvere all’obbligo di tempestivo accentramento delle disponibilità presso il sistema di tesoreria unica, l’Ente ordina il prelevamento nei limiti delle disponibilità del conto corrente postale, con cadenza almeno quindicinale.

Infine, la circolare raccomanda:

  • l’attivazione di soluzioni o servizi, offerti dal tesoriere e dal prestatore Poste Italiane, che assicurino il sistematico trasferimento dei fondi presso la tesoreria;

garantire, sempre attraverso i servizi offerti da Poste Italiane o dalle banche, l’accesso a tali conti dedicati da parte del soggetto affidatario dei servizi di gestione e riscossione, ai fini dello svolgimento delle funzioni affidate e dei calcoli necessari per la determinazione del compenso spettante.