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Nuove modalità di riscossione dei tributi locali: i recenti chiarimenti del MEF (prima parte)

 

Con la circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020, il MEF ha fornito una serie di chiarimenti sulle novità previste dall’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020): detta disposizione, come è noto, ha disciplinato le modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate degli enti locali in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall’ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione.

È utile, preliminarmente, ricordare il contenuto della norma testè citata: “Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

La norma in commento, che nasce con la finalità di rendere più trasparente ed efficiente il rapporto tra enti locali e soggetti affidatari, ha determinato diverse difficoltà applicative che hanno dato origine a molteplici richieste di chiarimenti, a cui la circolare n. 3/DF fornisce le conseguenti linee guida.

La prima questione che ha sollevato perplessità riguarda la previsione, contenuta nella norma, di conti correnti intestati agli enti locali e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Viene precisato dalla circolare che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario, che non può riscuotere direttamente alcuna somma, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia ai fini del calcolo del proprio compenso, come concordato contrattualmente con l’ente.

Si deve evidenziare che il riferimento al conto dedicato presente nel comma 790 in parola viene a sostituirsi alla previsione dell’art. 2-bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 786, della legge n. 160 del 2019, che fa invece ancora riferimento al conto corrente di tesoreria dell’ente impositore.

Pertanto, i contribuenti effettuano i pagamenti:

  • direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, vale a dire, nei casi di entrate oggetto di affidamento a terzi, sul conto corrente dedicato;
  • sui conti correnti postali intestati all’ente;
  • mediante il modello di pagamento F24;
  • attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
  • attraverso la piattaforma PagoPA.

In sostanza, per ciascuna entrata (ad esempio, la TARI) l’ente locale può decidere di ricevere i versamenti dei contribuenti tramite uno o più dei mezzi di pagamento appena elencati, concedendo, quindi, ai contribuenti un ventaglio di possibilità per adempiere ai propri obblighi.

Una volta effettuati i versamenti attraverso i vari mezzi di pagamento, occorre ricondurre i vari flussi al conto dedicato acceso presso il tesoriere, in tal modo rispettando le disposizioni del comma 790 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, che garantisce ai soggetti affidatari la verifica e la rendicontazione dei versamenti effettuati dai contribuenti.

Sarà cura dell’ente locale porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il pagamento delle somme avvenga sul conto corrente specificatamente dedicato; una volta attuata tale finalità, si soddisfa la previsione normativa senza che l’ente locale debba effettuare alcuna ulteriore attività.

Detti conti dedicati, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 209, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), in base al quale “Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal tesoriere”, devono essere aperti presso la banca tesoriera con cui è stipulata la convenzione di tesoreria.

È stato, altresì, precisato che il soggetto affidatario deve avere accesso a ogni conto dedicato alla riscossione delle entrate affidatagli – collegato al conto di tesoreria principale – per l’espletamento delle suddette finalità di controllo su quanto versato dai contribuenti e di calcolo del proprio compenso, senza avere, ovviamente, la possibilità di movimentare le somme presenti sul conto.