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Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa: si risolvono di diritto anche gli incarichi esterni di audit

Come è noto, l’art. 143, comma 6, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento”.
Secondo il TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 20 ottobre 2020, n. 4640, tra gli incarichi che vengono risolti ex lege rientrano anche i componenti esterni di una struttura di audit precedentemente costituta presso l’Ente per i controlli interni; ciò in quanto, in concreto, con l’affidamento dell’incarico si è instaurato tra l’Ente locale e i professionisti un rapporto di collaborazione, che rientra nel perimetro applicativo della norma di cui si discute, una volta letta alla luce della finalità che si prefigge.
Infatti, il legislatore, attraverso l’ampia dizione del dispositivo normativo, ha inteso disporre lo scioglimento di tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato: tra di essi rientra, evidentemente, anche il rapporto di lavoro autonomo instaurato con l’affidamento dell’incarico di audit.
Va inoltre notato che, a mente del comma 6 di cui si tratta, lo scioglimento automatico riguarda tutti i pregressi incarichi, indipendentemente dal tempo in cui furono conferiti, dall’organo che lo fece, dalle modalità di selezione dei soggetti cui l’incarico fu affidato.
Dal canto suo, la scelta della Commissione straordinaria di non avvalersi della facoltà di confermare l’incarico è connotata da elevatissimo tasso di discrezionalità e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di palese illogicità e irragionevolezza.