1

Procedura negoziata con indagine di mercato: il possesso dei requisiti si verifica dopo l’invito

Con la delibera n. 747 del 30 settembre 2020, l’ANAC ha precisato che nelle procedure negoziate previa manifestazione di interesse, in ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di mercato, la dimostrazione sulla qualificazione del concorrente deve avvenire dopo la presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 21 settembre 2015, n. 4409) e che l’operatore economico, in assenza di diversa prescrizione nella lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse (delibera ANAC n. 413 dell’8 maggio 2019 e delibera n. 1150 del 12 dicembre 2018).
Al riguardo, infatti, ove l’amministrazione aggiudicatrice ricorra ad una procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato con richiesta agli operatori economici interessati di presentare una manifestazione di interesse ai fini di un eventuale invito successivo alla procedura, la giurisprudenza ha rilevato che “la c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 3 luglio 2014, n. 3344).