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Enti in riequilibrio con piano approvato: procedure esecutive sospese fino al 30 giugno 2021

 

L’art. 53, comma 9, del DL. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto, convertito con la Legge n. 126/2020), in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da COVID-19, ha stabilito, fino al 30 giugno 2021, la sospensione di tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti degli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).

La norma testè richiamata precisa, altresì, che:

  • le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione della sospensione non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere;
  • la sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati.

Fra le prime ordinanze che hanno dato applicazione concreta alla suddetta norma, ricordiamo la n. 11144 del 30 ottobre 2020 del TAR Lazio, Roma, sez. II bis.