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Riunioni a distanza di Giunta e Consiglio: le nuove precisazioni ministeriali

L’art. 1, lett. d), punto 5, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, stabilisce, tra l’altro, che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni”.

Sulla corretta interpretazione della disposizione è intervenuto il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione centrale per le autonomie, con la circ. 14553 del 27 ottobre 2020.

È necessario, per una migliore comprensione della questione, ricordare le norme che si sono succedute negli ultimi mesi e motivate dall’emergenza epidemiologica in corso.

Come è noto, l’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,  convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 ha stabilito che “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, all’art. 1 comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell’allegato al decreto stesso; tra le norme prorogate è compreso anche l’art. 73 citato.

Infine, il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, in corso di conversione, all’art. 1, comma 3, ha modificato l’art. 1 comma 3 lettera a) del citato D.L. n. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre 2020”, con “31 gennaio 2021”.

Pertanto, fino a tale data è vigente la previsione di cui al citato art. 73 e le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinata dal relativo regolamento.

È intervenuto successivamente il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, con il quale, come già precisato, viene stabilito che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni (tale previsione è stata confermata da ultimo nell’art. 1, comma 9), lettera o) del D.P.C.M. 24 ottobre 2020).

Tanto premesso, secondo la citata circolare n. 14553 del Ministero dell’Interno, nell’espressione “riunioni delle pubbliche amministrazioni” non sono annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva, quali Giunta e Consiglio. Tale conclusione deriva dalla necessità di tenere presenti, ai fini della individuazione del perimetro applicativo della disposizione introdotta dal menzionato D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l’azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai Consigli e alle Giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo.

Conseguentemente, la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi tali riunioni, resta quella recata nella disposizione del menzionato art. 73, che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell’organo collegiale, purché sia assicurata l’osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità  e la regolarità della riunione, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al Presidente del Consiglio, ove previsto, o al Sindaco.

Ciò posto, in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l’ente locale deve valutare con attenzione l’opportunità di tenere le sedute dei Consigli e delle Giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari.

Va, infine, rammentato che, nel caso in cui non si ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi.