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Lavoro agile nella P.A.: pronto il nuovo decreto

Pronto il nuovo Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro della P.A., consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-10-2020/dm-19-ottobre-2020) ed in attesa di pubblicazione.

Il nuovo provvedimento, oltre a confermare che il lavoro agile nella P.A. costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, dispone che fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto alcun accordo individuale con il singolo dipendente e che, di norma, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.

Ecco una breve sintesi delle norme contenute nel decreto in discorso, come precisato dallo stesso Ministero sul proprio sito istituzionale (www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/19-10-2020/pa-smart-working-almeno-al-50-tutela-salute-e-servizi#link):

  • ciascuna amministrazione, con immediatezza, assicura su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità;
  • gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato;
  • le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile: il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo produttivo, monitora le prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
  • lo smart working si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro; in ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera;
  • le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente;
  • l’amministrazione favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento; in ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione;
  • nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
  • data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, l’ente individua comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.