Niente accesso civico ai curricula dei candidati al ruolo di amministratore di una società in house del Comune

Deve considerarsi legittimo il diniego di accesso civico ai curricula dei candidati al ruolo di amministratore di una società in house del Comune: è quanto affermato dal Garante della privacy nel parere n. 156 del 17 settembre 2020.

Posto che, come è noto, la normativa statale in materia di trasparenza prevede degli specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali dei curricula dei “titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati” (quali anche l’amministratore unico) delle società a partecipazione pubblica, quali quelle in house (cfr. artt. 2-bis, comma 2, e 14, commi 1, lett. b, e 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013), secondo il Garante, al contrario, in relazione ai curricula dei soggetti che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati per l’incarico societario, deve evidenziarsi che, in generale, i dati e le informazioni personali contenuti nel curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l’accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, fax, e-mail, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: esperienze e competenze professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze, menzioni, corsi, certificazioni, ecc.), che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei, e la cui ostensione – in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi – può integrare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

In sintesi, perciò, l’ostensione dei suddetti dati potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Infatti, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenute nei curricula, un eventuale accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo dei controinteressati, tenendo anche conto di eventuali possibili prospettive di carriera.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della Legge n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

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