La segretezza sui dati dei procedimenti tributari non può essere mantenuta indefinitamente

L’esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari, prevista dall’art. 24 comma 1-b della Legge 241/1990, tutela la segretezza delle operazioni di accertamento e la successiva fase di valutazione dei dati raccolti, ma non può essere mantenuta indefinitamente, quando sia ormai chiaro che nessuna attività di indagine è più in corso: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 14 ottobre 2020, n. 701.

Secondo i giudici, inoltre, incombe all’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare le esigenze di segretezza, e di indicare i tempi ragionevolmente prevedibili per la conclusione dell’accertamento: costituirebbe infatti abuso del diritto alla segretezza la scelta di rinviare senza necessità l’adozione dell’atto conclusivo della verifica, lasciando nell’incertezza il contribuente e privandolo della possibilità di accedere ai documenti.

Conseguentemente, laddove sia ormai trascorso il termine quinquennale fissato dall’art. 32, comma 1, n. 6-bis del DPR n. 600/1973 per la rilevanza dei rapporti di natura finanziaria all’interno dei procedimenti di verifica, deve ritenersi evidente il superamento della ragionevole durata della segretezza.

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