Il gestore uscente non ha l’obbligo di sopralluogo prima di formulare l’offerta

Il sopralluogo non può essere imposto, a pena di esclusione dalla gara, al gestore uscente, considerato che l’attività di cognizione dello stato dei luoghi ai fini della formulazione di un’offerta consapevole è stato già eseguito nella forma della esecuzione in loco del precedente contratto: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 12 ottobre 2020, n. 6033.

Secondo i giudici, posto che l’obbligo di sopralluogo è strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 febbraio 2018, n. 1037), nel caso del gestore uscente è superfluo e sproporzionato imporlo, visto che tale soggetto, per la sua stessa peculiare condizione, si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara.

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