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L’emersione di un debito fuori bilancio deve essere tempestivamente affrontata

In una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) e il reperimento delle necessarie coperture, secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e dall’art. 194, commi 2 e 3: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Sicilia nella delib. n. 111/2020/PRSP del 14 settembre u.s.

Secondo i giudici, il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

Inoltre, come già evidenziato dalla Corte, “una volta rilevata l’insorgenza di debiti fuori bilancio, per i quali sussistano le condizioni giuridiche per il riconoscimento, occorre avviare le conseguenziali procedure, al fine di evitare un aggravio ulteriore di oneri per l’Erario pubblico derivanti dal maturare di interessi e dall’avvio di azioni esecutive o di onerosi contenziosi, individuando le forme di copertura nell’ambito degli istituti previsti dal TUEL, ove non siano sufficienti le ordinarie risorse di bilancio o gli accantonamenti all’uopo previsti” (sez. reg. di controllo per la Regione Sicilia, delib. n. 68/2020).