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Note spese compilate dai dipendenti: non si applica l’imposta di bollo

 

Come è noto, l’art. 13, comma 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per gli “estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestare quando la somma supera L. 150.000 (Euro 77,47)”. La nota n. 1, al comma 2, dell’art. 13 dispone, tuttavia, che “I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta”.

Dal tenore letterale della norma, come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 457 dell’8 ottobre 2020, si evince che non sono da assoggettare all’imposta di bollo le note spese che vengono compilate dai dipendenti che, compiendo, ad esempio, trasferte, sostengono spese addebitabili al datore di lavoro e da rimborsare dal medesimo; tale principio risponde alla ratio di evitare artificiosi appesantimenti fiscali e amministrativi all’interno dell’impresa e di conseguenza rendere più snelli i rapporti che intercorrono tra la medesima e i propri dipendenti e collaboratori