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Comunicazione antimafia: opera il silenzio-assenso se la Prefettura non risponde nei 30 giorni

La stazione appaltante non ha alcun obbligo di attendere la risposta espressa in ordine alle informazioni antimafia richieste alla Prefettura competente relativamente al soggetto aggiudicatario, visto che, decorsi inutilmente 30 giorni della richiesta, si è di fronte ad una ipotesi di silenzio-assenso: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 2 ottobre 2020, n. 5777.

Al riguardo, infatti, per un verso, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), le PP.AA., anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche” (non sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione); per altro verso, opera l’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia.