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Differimento istanza di accesso: competenza in capo al Responsabile dell’ufficio e non al Sindaco

Il differimento dell’istanza di accesso deve essere assunto dal responsabile dell’ufficio interessato e non dal Sindaco: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 13 agosto 2020, n. 5032.
Ed infatti, l’art. 43, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che i consiglieri comunali ottengono «dagli uffici» le informazioni, notizie e documenti utili all’espletamento del mandato: è evidente, di conseguente, che sempre gli uffici, nella figura del responsabile, sono competenti anche a decidere il differimento dell’accesso.
Il Sindaco, in ragione dell’art. 10 del TUEL, ha il potere di vietare, temporaneamente e motivatamente, l’esibizione di quei documenti per i quali la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.