Richiesta di sospensione del fermo amministrativo: non si paga l’imposta di bollo

In linea generale, ai sensi dell’art. 3, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972, le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

A decorrere da 1° gennaio 2020, ai sensi del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, articolo 2, comma 7, «I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA».

Con l’entrata in vigore del sistema sopra descritto, che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, il contribuente, non presentando più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo, non è più assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 393 del 23 settembre 2020.

Secondo l’Agenzia, infatti, la mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale determina, di fatto, il venire meno del presupposto impositivo dell’imposta di bollo.

La nuova modalità, attuata tramite il collegamento tra Concessionario della riscossione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e PRA, esclude la presentazione di qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al PRA, al fine di ottenere la sospensione del fermo dei veicoli a motore.

Venendo a mancare l’istanza del contribuente, diretta ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, come prevede l’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo.

Ricordiamo, infine, che il comma 809 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 () dispone che i «Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto».

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