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Il Comune non può usufruire del c.d. bonus facciate

L’art. 1, commi da 219 a 223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centro storico) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. “bonus facciate”).
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 397 del 23 settembre 2020, il bonus in discorso non spetta ai Comuni che intendano procedere ai suddetti interventi sul proprio patrimonio immobiliare: ed infatti, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, l’agevolazione non è applicabile ai soggetti che non possiedono redditi imponibili e, quindi, non utilizzabile dagli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES, ai sensi dell’art. 74 del TUIR.
Il Comune, inoltre, non può neanche esercitare l’opzione prevista dall’art. 121 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.