La ricognizione annuale delle partecipate è obbligatoria

L’art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n. 175/2016) dispone, al comma 1, che: “Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”.

Rilevanti appaiono anche i commi 3 e 4, che si riportano integralmente:

  • I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
  • In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

Dall’esame delle disposizioni testè evidenziate, come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana nella recente delib. n. 113/2020/PRSE del 14 settembre, emerge un preciso obbligo per l’ente locale di adottare il piano entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, la cui scansione temporale è  stata affrontata dalla Sezione Autonomie della Corte con la deliberazione n. 22/2018, avente ad oggetto “Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016”. Nella citata deliberazione, la Sezione Autonomie ha chiarito che “con riferimento ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP, la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. Tanto premesso, gli enti territoriali provvederanno a inviare le deliberazioni sulla ricognizione e i relativi esiti alle Sezioni regionali di controllo di questa Corte entro il 31 marzo 2019”.

Il successivo comma 7 dell’art. 20 prevede un meccanismo sanzionatorio tipizzato nei confronti degli amministratori e/o dirigenti inadempienti, disponendo che “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”.

 

 

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