Il preliminare di vendita non giustifica l’iscrizione del residuo attivo

Il preliminare di vendita di un immobile pubblico non è un titolo giuridico idoneo a giustificare l’iscrizione dei relativi proventi tra i residui attivi del Comune: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nel recente delib. n. 117/2020/PRSP del 15 settembre u.s.

A conferma di tale principio è utile ricordare che l’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 individua nel contratto di compravendita (che ha effetto reale, ossia traslativo del bene) l’accertamento delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell’anno successivo; evidentemente, il carattere obbligatorio e non reale del preliminare di vendita giustifica il differente trattamento contabile.

Ovviamente, l’eventuale inserimento tra i residui attivi del futuro prezzo di cessione del bene previsto nel preliminare comporta un risultato di amministrazione migliorativo ma non veritiero.

 

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