Il riconoscimento del debito fuori bilancio per violazione delle procedure di spesa è al netto dell’utile di impresa

Con riferimento al debito fuori bilancio di cui all’art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ossia per acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di spesa, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella recente delib. n. 113/2020/PRSP del 14 settembre 2020, ha ricordato che il relativo riconoscimento deve avvenire nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente.

I giudici contabili, inoltre, hanno evidenziato l’Ente deve procedere al riconoscimento del debito al netto del cd. “utile di impresa”, eventualmente da recuperare da parte dal creditore agendo direttamente nei confronti di chi ha disposto l’ordine in assenza del preventivo impegno di spesa in contabilità (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 380/2014).

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