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Trattamento fiscale dell’indennità sostitutiva del vitto per impossibilità di utilizzo del badge elettronico

Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ricorrendo le condizioni previste (su cui ci soffermeremo a breve), l’indennità sostitutiva erogata dalla P.A., per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che hanno prestato l’attività presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 301 del 2 settembre 2020.

Secondo gli esperti dell’Agenzia, infatti, tali somme sono riconducibili alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Come accennato, tale regola opera se ricorrono le condizioni normativamente previste; su tale aspetto, è fondamentale ricordare che l’art. 51, comma 2, lettera c), del DPR n. 917/1986 (TUIR) dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29“.

In merito alle suddette indennità sostitutive, la risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
  • essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
  • ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

Successivamente, la risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005 ha chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche che ne permettono di verificare in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.